Emendamento sulla cannabis terapeutica nel decreto fiscale è legge: i particolari
Con ogni probabilità non ci sarà la nuova legge sulla cannabis a uso medico approvata alla Camera il 19 ottobre 2017 e passata al Senato per il voto, l’attuale legislatura si concluderà a marzo 2018 e i lavori parlamentari dovrebbero chiudere a gennaio. Intanto l’articolo 18 quater frutto dell’emendamento sulla cannabis terapeutica nel decreto fiscale è legge diventando parte della norma 174 del 4 dicembre 2017 seguendo l’approvazione del provvedimento alla Camera.
Alcuni elementi che erano contenuti nella proposta di legge “Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico”, ribadendo che quest’ultima forse non sarà approvata, sono stati trasportati proprio nell’articolo 18 quater che è “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili“.
Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze viene confermato come attuale unico produttore nazionale di canapa a uso medico, ma si prevede che, a fronte di una necessità palese, si possa autorizzare l’importazione di altra materia prima e si possano individuare altri enti o imprese produttrici.
Ecco di seguito il testo nella sua integrità.
L’emendamento sulla cannabis terapeutica nel decreto fiscale è legge – il testo dell’articolo
Articolo 18-quater. (Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico)
1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices-GMP) secondo le direttive dell’Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.
2. Per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l’Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, può autorizzare l’importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l’obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.
4. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l’aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.
5. Al fine di agevolare l’assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.
6. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall’allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015 (1) sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
- (1) ndR.: per patologie che implicano spasticità associata al dolore, sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale o contro il dolore cronico (in particolare dolore neurogeno), effetto anticinetosico e antiemetico per sintomi causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per Hiv, effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita del desiderio di alimentarsi in pazienti oncologici o affetti da Aids e nell’anoressia nervosa, effetto ipotensivo nel glaucoma, riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l’anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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