La canapa secondo regolamenti, decreti e leggi dell’Unione Europea

Giuseppe Grifeo

Giornalista professionista

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2 Risposte

  1. Simone ha detto:

    Salve, interessante articolo, ma non mi è chiara una cosa. I controlli e le procedure di cui parlate (A e B) sono i controlli che il produttore è tenuto a fare o la procedura di controllo delle forze dell’ordine? E sopratutto, cosa pregiudica l’utilizzo di una o dell’altra procedura? Visto che a livello temporale la procedura A si può sovrapporre all B nel periodo dei 10 giorni successivi alla fine della fioritura.
    Grazie

    • Giuseppe Grifeo ha detto:

      Buona sera, sì i controlli vengono disposti dalle autorità nazionali e dalle forze dell’ordine competenti, anche perché ci sono in ballo requisiti di ammissibilità a finanziamenti europei e il permanere di una varietà nei criteri di ammissione alla coltura in campo. Due “cosette” piuttosto cruciali e sottolineate in una recentissima occasione da un funzionario del ministero della Politiche agricole invitato all’ultima assemblea romana di Federcanapa (di prossima pubblicazione). Quello che è particolarmente spinoso è il criterio di ammissibilità di una varietà a essere utilizzata in campo. Se per il secondo anno si dovessero trovare valori di THC oltre lo 0,2% (non in una sola azienda, ma in più casi) la stessa varietà rischierebbe concretamente di essere segnalata all’organismo europeo e di essere esclusa dalle varietà certificate. Non è considerata l’eventuale sovrapposizione dei periodi di coltura fra procedura A e B in quanto devono intervenire in periodi similari di crescita e maturazione della pianta, ma in situazioni diverse (non in contemporanea):
      1 – IL METODO A nei casi previsti per produzione di canapa descritta all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 30, lettera g) «pagamento per l’inverdimento», del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione;
      2 – IL METODO B avviene nel caso previsto dall’articolo 36, paragrafo 6 al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 “In deroga all’articolo 30, lettera g), quando uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa, il livello minimo dei controlli in loco può essere ridotto al 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa di cui all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. In tal caso lo Stato membro comunica alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative al sistema di autorizzazione preventiva nell’anno che precede l’applicazione della percentuale di controllo ridotta. Qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo”.

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